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    Devolvi il 5 x mille a favore di Gocce di Fraternità Onlus
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    E anche tu entrerai in dialogo con le realtà presenti nel territorio& . . . continua
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Art. 1 Denominazione e sede
E’ costituita l’associazione denominata GOCCE DI FRATERNITA’ - organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus) - di seguito detta associazione - con sede in Napoli alla via S. Candida, 6/A e precisamente in uno dei locali della sede della Fraternità Regionale dell’Ordine Francescano Secolare dei Frati Minori di Napoli (O.F.S.MI.NA.) che la mette a disposizione.

Art. 2 Scopi
L’associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale già proprie dell’O.F.S. (Ordine Francescano Secolare); ispirandosi allo spirito di San Francesco d’Assisi, nell’ambito delle attività caritative di sostegno, promozione, sviluppo culturale, spirituale e umano, svolge le attività indicate nel successivo articolo e quelle ad esse direttamente connesse.
L’associazione vuole promuovere una cultura della mondialità, i valori di una finanza etica e di un consumo critico, volti alla responsabilizzazione di ogni individuo.
L’associazione potrà partecipare quale socio ad altre associazioni aventi scopi analoghi nonché partecipare ad enti con scopi sociali umanitari. In particolare, si precisa che l’associazione:

  • non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte dell’Ordine Francescano Secolare;
  • impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
  • in caso di scioglimento per qualunque causa, devolverà il patrimonio dell’organizzazione, sentito l’organismo di controllo, ad altri soggetti e\o enti morali similari individuati dall’O.F.S. Regionale della Provincia Monastica dei Frati Minori di Napoli o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
    Quanto indicato nel precedente comma, seguirà i limiti e le condizioni previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

Art. 3 Durata.
L’associazione ha durata illimitata.

Art. 4 Attività.
Per il raggiungimento dello scopo sociale, l’associazione si occuperà:

  • della gestione di attività sociali educative e formative a favore dei propri soci e di utenti diversi, soprattutto se portatori di interessi sociali ed economici svantaggiati;
  • dello svolgimento di attività (commerciali e/o di servizi) che consentano ai soci e/o ai terzi un rapporto il più possibile diretto con gruppi associati di produttori svantaggiati, al fine di permettere ai primi di fruire dei prodotti dei secondi e ai secondi di accedere al mercato a condizioni eque, nel rispetto delle norme della “Organizzazione Internazionale del Lavoro” (OIL) e della “Carta italiana del Commercio Equo e Solidale”;
  • dello svolgimento di attività che consentano ai soci o ai terzi la diffusione dei prodotti realizzati dai laboratori artigianali dislocati nelle diverse fraternità OFS della Provincia Monastica dei Frati Minori di Napoli;
  • della diffusione delle più ampie conoscenze nei seguenti settori:
    1. commercio equo e solidale con produttori di paesi e regioni economicamente svantaggiati;
    2. finanza etica;
    3. turismo responsabile;
    4. soggetti economici finalizzati al recupero di situazioni di disagio ed emarginazione;
    5. corretto rapporto essere umano-ambiente;
    6. cultura francescana.

In particolare la diffusione del commercio equo e solidale si realizzerà attraverso la distribuzione di prodotti e servizi provenienti dai soggetti svantaggiati.
Per il conseguimento dello scopo sociale, l’associazione può:

  • gestire Botteghe del Mondo con le finalità descritte sopra;
  • svolgere attività di vendita e di intermediazione di beni e prodotti acquistati o importati direttamente o tramite terzi, curandone la distribuzione sul territorio nazionale o estero;
  • istituire un GAS (Gruppo di Acquisto Solidale) al suo interno, con possibilità di sedi secondarie presso le diverse fraternità locali che costituiscono la fraternità regionale dell’Ordine Francescano Secolare dei Frati Minori di Napoli (O.F.S.MI.NA.), che favorendo scelte di consumo alternative, preveda, sulla base di regole approvate dal Consiglio Direttivo, acquisti collettivi di prodotti, soprattutto del Commercio Equo e Solidale;
  • svolgere attività di informazione, di promozione e di organizzazione di seminari e corsi di formazione professionale, sociale e culturale, anche in collegamento o con il contributo di enti pubblici ed enti privati, di produzione e di distribuzione di materiale informativo, pubblicazioni, libri, riviste e opuscoli, per incentivare la diffusione fra i soci e i terzi delle più ampie conoscenze riguardanti:
    1. i produttori, la loro organizzazione e la loro realtà sociale, comprendendo informazioni sul contesto economico, politico e sociale presente e passato dei paesi di origine, e, più in generale, dei paesi e delle regioni economicamente svantaggiate;
    2. le caratteristiche e la tecnica produttiva dei beni;
  • promuovere e gestire centri di aggregazione sociale, educativa, culturale, ricreativa, ecc., eventualmente con annessi pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, sale di ritrovo e di ricreazione che accrescano il benessere e il grado di integrazione sociale dei propri soci, delle loro famiglie e della comunità in genere;
  • promuovere campagne di sensibilizzazione all’acquisto dei prodotti del commercio equo e solidale, quale mezzo immediato e concreto per sostenere progetti di vita e sviluppo, anche attraverso l’organizzazione di manifestazioni, spettacoli, mostre, viaggi e altri momenti di aggregazione;
  • acquistare e gestire immobili, ad uso diverso da abitazione, atti ad ospitare tutte le attività e le iniziative di cui ai punti precedenti;
  • realizzare attività di ricerca, di sensibilizzazione e di promozione su tematiche e/o aspetti concernenti le aree di intervento dell’associazione sopra enucleate, anche mediante pubblicazioni (articoli, quaderni, libri, ecc.) e strumenti multimediali;
  • organizzare, gestire e promuovere attività di informazione, formazione e sperimentazione dell’educazione alla pace;
  • promuovere il coinvolgimento all’interesse del bene comune.

L’associazione, inoltre, potrà:

  • svolgere qualunque attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, necessaria ed utile alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia direttamente che indirettamente, attinente ai medesimi;
  • iscriversi all’Albo di Comuni, Province e Regioni per ottenere contributi e patrocini per l’espletazione delle proprie attività;
  • aderire ad organizzazioni di categoria, ad organismi economici, anche con scopi consortili e fideiussori, per il raggiungimento degli scopi sociali;
  • partecipare, anche con oblazioni, a tutte quelle iniziative idonee a diffondere e a rafforzare con l’esempio i principi del mutuo aiuto e i legami di solidarietà;
  • ricevere contributi per il raggiungimento degli scopi sociali;
  • prevedere, oltre alla sede legale, sedi secondarie nell’ambito della Provincia monastica dei Frati Minori di Napoli.

Art. 5 Organi
Sono organi dell’associazione:
- l’assemblea;
- il consiglio direttivo;
- il presidente e vice-presidente;
- il collegio dei revisori dei conti, se nominato;
- il collegio dei probiviri, se nominato.

Art. 6 Soci
I soci sono di quattro categorie: soci fondatori, soci ordinari, soci onorari e soci simpatizzanti.

  • Sono Soci Fondatori quelli che hanno partecipato alla costituzione dell’associazione, nonché quelli che saranno ammessi e riconosciuti tali con deliberazione unanime del consiglio direttivo avendo particolarmente contribuito al potenziamento dell’associazione.
  • Sono Soci Ordinari quelli che versano una quota annua nella misura stabilita dal consiglio direttivo. Sono soci ordinari di diritto il Ministro Regionale O.F.S. MI.NA. e l’Assistente Spirituale Regionale O.F.S. MI.NA.
  • Sono Soci Onorari quelli che hanno particolarmente operato per l’attività dell’associazione, per il raggiungimento dei suoi obiettivi, o che, anche in relazione alla carica ricoperta, svolgono attività rilevante per il conseguimento dello scopo sociale: essi non sono tenuti al versamento di una quota.
  • Sono Soci Simpatizzanti quelli che usufruiscono dei servizi dell’associazione. Per divenire socio simpatizzante è sufficiente chiedere l’iscrizione all’associazione che rilascia apposita tessera previo pagamento di una quota di iscrizione annuale stabilita dal Consiglio Direttivo ed hanno solo il diritto ad usufruire dei servizi offerti dall’associazione e a partecipare alle attività organizzate dalla stessa. La tessera è personale e non trasferibile.

Per diventare soci si fa richiesta attraverso un’apposita domanda di adesione, la quale deve essere accolta dal consiglio direttivo e mediante il versamento della quota associativa annua. Nella domanda di adesione l’aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell’associazione. L’iscrizione decorre dalla data di delibera del consiglio direttivo.

I soci svolgono attività non retribuite.

Tutti i soci cessano di appartenere all’associazione per:

  • dimissioni volontarie da comunicarsi per iscritto almeno un mese prima della data di effetto comunicata;
  • assenza ingiustificata a due assemblee consecutive;
  • per decadenza e cioè per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione;
  • non aver effettuato il versamento della quota associativa;
  • morte;
  • per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente statuto;
  • indegnità e incompatibilità deliberata dal consiglio direttivo. In quest’ultimo caso è ammesso ricorso al collegio dei probiviri il quale decide in via definitiva.

Art. 7 Diritti e obblighi dei soci.
Tutti i soci (fondatori ed ordinari) hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega, a svolgere il lavoro preventivamente concordato e a recedere dall’appartenenza all’associazione.
I soci (fondatori ed ordinari) hanno diritto di voto nelle assemblee e sono eleggibili nelle cariche sociali. I soci ammessi successivamente alla costituzione avranno diritto al voto a partire dal novantunesimo (91) giorno dall’iscrizione e saranno eleggibili alle cariche sociali dopo un anno esatto dalla data di ammissione.
I soci (fondatori ed ordinari) fanno parte di diritto al GAS (Gruppo di Acquisto Solidale), usufruendo dei vantaggi stabiliti dal regolamento interno dell’associazione.
I soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con terzi; essi sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote sociali nell’ammontare fissato dal consiglio direttivo.

Art. 8 Assemblea.
L’assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è costituita dai soci fondatori, dai soci ordinari. Il Ministro Regionale O.F.S. MI.NA e l’Assistente Spirituale Regionale O.F.S. MI.NA ne fanno parte di diritto.
Essa si riunisce, in via ordinaria, una volta all’anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.
Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell’ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata per l’assemblea in prima convocazione, con comunicazione scritta (lettera ed e-mail). La seconda convocazione sarà fissata a distanza di ventiquattro (24) ore.
La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l’assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione. L’avviso di convocazione deve contenere gli argomenti posti all’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora della riunione stabilita in prima e seconda convocazione. La partecipazione al voto è riconosciuta a coloro che siano iscritti da almeno novanta (90) giorni e siano in regola con il pagamento delle quote sociali. Le assemblee sono presiedute dal presidente o, in sua assenza, dal vice presidente ovvero in mancanza di quest’ultimo da persona designata dall’assemblea.
In prima convocazione l’assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno del numero dei soci aventi diritto, tenendo conto dei soci presenti in proprio o per delega scritta (da conferirsi ad altro socio). In seconda convocazione è regolarmente costituita se presenti almeno due quinti degli aventi diritto, tenendo conto dei soci presenti in proprio o per delega scritta.
Ciascun partecipante all’assemblea non può essere portatore di più di una delega.
Delle riunioni dell’assemblea deve essere redatto un verbale a cura del segretario e sotto piena responsabilità del presidente; tale verbale deve essere trascritto su apposito libro.
Le deliberazioni dell’assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 20.

Art. 9 Compiti dell’Assemblea.
L’assemblea ha i seguenti compiti:

  • eleggere il Presidente;
  • eleggere i membri del consiglio direttivo;
  • eleggere i membri del collegio dei revisori dei conti, se nominato;
  • eleggere i membri del collegio dei probiviri, se nominato;
  • approvare il programma di attività proposto dal consiglio direttivo;
  • approvare il bilancio preventivo;
  • approvare il bilancio consuntivo;
  • approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo articolo 20.

Art. 10 Consiglio direttivo.
Il consiglio direttivo è eletto dall’assemblea ed è composto da nove membri, compreso il Presidente ed il Vice Presidente. Esso può cooptare altri membri, in qualità di esperti. Questi ultimi possono esprimersi con solo voto consultivo.
Il consiglio direttivo dura in carica tre anni e comunque fino all’assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. Al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati solo per un ulteriore mandato consecutivo.
Il consiglio direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.
Le riunioni sono convocate, sempre in un’unica convocazione, dal presidente, con predisposizione dell’ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, la data, l’ora ed il luogo della riunione, almeno 10 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera ed e-mail). Chi non partecipa, in assenza di un’idonea e comprovata giustificazione da comunicarsi per iscritto, almeno a quattro (4) riunioni a partire dalla sua nomina nell’arco di un anno perde la qualità di membro del consiglio direttivo. Il consiglio direttivo nell’ambito dei suoi poteri discrezionali provvederà alla sostituzione del membro uscente.
La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 12 giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro venti giorni dalla convocazione.
Il consiglio direttivo è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti e delibera a maggioranza semplice dei presenti.

Il consiglio direttivo ha i seguenti compiti:

  • eleggere il vice-presidente;
  • nominare il segretario;
  • nominare il tesoriere;
  • nominare il rappresentante legale dell’associazione nella persona del presidente ovvero, in caso di impedimento o rifiuto dello stesso a ricoprire detta carica, altro soggetto tra i suoi componenti;
  • deliberare sulle questioni riguardanti l’attività dell’associazione per l’attuazione delle sue finalità e, secondo le direttive dell’assemblea, assumere le iniziative del caso;
  • sottoporre all’approvazione dell’assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
  • determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’assemblea, promuovendone e coordinandone l’attività e autorizzandone la spesa;
  • deliberare su ogni atti di carattere patrimoniale o finanziario che ecceda l’ordinaria amministrazione;
  • accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;
  • deliberare l’entità delle quote sociali;
  • ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza;
  • istituire il GAS nonché adottare ogni altro provvedimento necessario alla funzionalità legale, tecnica, amministrativa, contabile e finanziaria dello stesso.

Art. 11 Presidente e Vice Presidente.
Il presidente, che è anche presidente dell’assemblea e del consiglio direttivo, è eletto dall’assemblea nel suo seno a maggioranza assoluta dei propri componenti. Il presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile per un ulteriore triennio consecutivo. Il presidente è nominato rappresentante legale dell’associazione salvo suo esplicito rifiuto.
Il presidente può stare in giudizio nelle liti attive e passive per la tutela degli interessi morali e materiali dell’associazione, nominare avvocati e procuratori davanti a qualsiasi autorità giudiziaria, su conforme deliberazione del consiglio direttivo. Il presidente può delegare uno o più consiglieri in affari speciali di sua competenza.
Il presidente rappresenta legalmente l’associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell’assemblea e del consiglio direttivo; in caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.
Il presidente entro fine aprile di ogni anno dovrà presentare al Consiglio Regionale O.F.S. MI.NA. una relazione di tutte le attività dell’associazione, comprensiva di bilancio consuntivo e preventivo e ciò al fine di coordinare le finalità proprie dell’associazione con quelle, tra l’altro, di solidarietà sociale già proprie dell’O.F.S. MI.NA.
Il vice presidente è eletto dal consiglio direttivo nel suo seno a maggioranza assoluta dei propri componenti e sostituisce il Presidente in caso di assenza, impedimento o cessazione di quest’ultimo.
Il presidente (ed il vice presidente) cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 16 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articoli 6 e 7.

Art. 12 Segretario.
Il segretario coadiuva il consiglio direttivo e ha i seguenti compiti:

  • provvede alla tenuta ed all’aggiornamento del registro dei soci;
  • provvede al disbrigo della corrispondenza;
  • è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
  • provvede alla sensibilizzazione ed informazione sul territorio.

Art. 13 Tesoriere
Il tesoriere sovrintende alle attività amministrative ed economiche dell’associazione; è delegato dal consiglio direttivo per l’amministrazione ordinaria ed in particolare per la gestione dei fondi; ha facoltà di riscuotere somme e valori; di fare pagamenti, di rilasciare quietanze, di provvedere ad operazioni bancarie.

Il tesoriere, inoltre, ha i seguenti compiti:

  • predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al consiglio direttivo entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al consiglio direttivo entro il mese di marzo;
  • provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell’associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
  • provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del consiglio direttivo.

Art. 14 Collegio dei Revisori dei Conti.
Il Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato, è eletto dall’assemblea qualora la stessa riterrà opportuno procedere alla sua concreta istituzione in base alle esigenze dell’associazione medesima o qualora ciò sia richiesto a norma di legge.
Nell’ipotesi sopra descritta, si prevede sin da ora che il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e di due supplenti nominati dall’assemblea e resta in carica per tre anni.

Il Collegio dei Revisori dei Conti, riferendo in proposito all’assemblea, ha il compito di:

  • vigilare sulla gestione economica e finanziaria dell’associazione,
  • verificare periodicamente la buona tenuta della contabilità e della consistenza di cassa,
  • redigere annualmente per l’assemblea una relazione sul bilancio proposto dal consiglio direttivo.

Art. 15 Collegio dei Probiviri.
Il Collegio dei Probiviri, se nominato dall’assemblea, si compone di tre membri estranei all’associazione e resta in carica per tre anni. Il Collegio giudica secondo equità qualsiasi controversia che dovesse sorgere per l’interpretazione e l’esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci oppure tra i soci. La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti ed è inappellabile.
Il Collegio presenta al Consiglio Direttivo una motivata relazione sulle proposte di radiazione dei Soci.
I Soci non potranno rendere di pubblico dominio, né sottoporre all’arbitrato di terzi o portare davanti all’Autorità Giudiziaria le controversie se prima non sarà stato tentato un tentativo di conciliazione tramite il Collegio dei Probiviri, entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata.
Delle riunioni del Collegio viene redatto regolare verbale da trasmettere immediatamente al Consiglio Direttivo

Art. 16 Cariche sociali.
Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate al massimo per un ulteriore triennio consecutivo.
Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.
Tutte le cariche sono gratuite.

Art. 17 Patrimonio-Risorse economiche.
L’associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

  • quote associative e contributi dei soci;
  • contributi dei privati;
  • contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
  • contributi di organismi internazionali;
  • donazioni e lasciti testamentari;
  • introiti derivanti da convenzioni;
  • rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’associazione a qualunque titolo;
  • introiti derivanti dalle attività commerciali marginali o strumentali all’attività dell’ente.

I fondi sono depositati presso l’istituto di credito stabilito dal consiglio direttivo.

Art. 18 Quota sociale.
La quota associativa a carico dei soci è fissata dal consiglio direttivo. Essa è annuale; non è frazionabile né rimborsabile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.
I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell’assemblea né prendere parte alle attività dell’associazione, essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 19 Bilancio o rendiconto.
Ogni anno devono essere redatti, a cura del consiglio direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo (rendiconti) da sottoporre all’approvazione dell’assemblea che deciderà a maggioranza di voti. Dal bilancio (rendiconto) consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
Il bilancio (rendiconto) deve coincidere con l’anno solare.

Art. 20 Modifiche allo statuto.
Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all’assemblea da uno degli organi o da almeno due quinti dei soci; le relative deliberazioni sono valide se adottate con la presenza e la maggioranza di almeno i due terzi dei soci aventi diritto.
Il Consiglio Direttivo si impegna, entro dodici mesi dalla data di costituzione dell’Associazione, a riformulare la prima versione di Regolamento, tenendo conto delle esperienze e necessità maturate in questo periodo. Il nuovo regolamento deve essere approvato dall’assemblea con il voto favorevole dei due terzi dei soci aventi diritto. Ulteriori modifiche al regolamento possono essere presentate all’assemblea da uno degli organi o da almeno due quinti dei soci; le relative deliberazioni sono valide se adottate con la presenza e la maggioranza di almeno i due terzi dei soci aventi diritto.

Art. 21 Norma di rinvio.
Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Nota aggiuntiva allo Statuto

A seguito della decisione presa nell’ Assemblea del 26 gennaio 2008 a Napoli da parte dei Ministri delle Fraternità locali di aderire all’Ordine Francescano Secolare d’Italia, in questo Statuto, la voce Ordine Francescano Secolare dei Frati Minori di Napoli va intesa come Ordine Francescano Secolare della Campania.

Gocce di Fraternità Onlus - info@goccedifraternita.it - CF.95055640635